Per la coscienza degli animali e per una loro migliore protezione nel sistema giuridico italiano
Onorevole Ministro Brambilla, Egregio Prof. Veronesi, gentili Signore e Signori
Vi ringrazio cordialmente del vostro invito. Sono toccato ed onorato di poter portare il mio contributo – in qualità di unico avvocato degli animali al mondo – all’avvincente e significativo tema della coscienza degli animali. È con grande piacere che colgo l’occasione di partecipare al rafforzamento della protezione degli animali in Italia ed intendo farlo da una prospettiva sia legale che etica, prendendo in considerazione anche i risultati delle mie numerose e recenti ricerche sui sistemi giuridici che sostengono la nostra causa comune. A questo proposito, dal punto di vista di una persona che, come me, si occupa da 25 anni anche degli aspetti legali ed etici legati alla protezione degli animali, è a mio avviso il diritto la leva alla base di ogni scelta. Infatti, nonostante l’importanza dell’etica, solo il diritto, alla fine, è per tutti vincolante e a tutti applicabile, anche a coloro che maltrattano gli animali.
Per quanto concerne la coscienza degli animali, bisogna ricordarsi di estendere questa importante caratteristica, che normalmente attribuiamo agli animali vertebrati, anche a tutte le altre specie animali ad essi simili. Diversi legislatori lo hanno già fatto nel momento in cui hanno definito gli animali come “esseri animati capaci di provare sensazioni” (EU: Art. 13 Trattato di Lisbona), come “creature” (D:§ 1 Legge sulla protezione degli animali/Germania) oppure, nella maggior parte dei casi, come degli esseri con una “dignità che vale la pena di difendere” (Art. 80 Costituzione svizzera; Art. 1 Legge sugli animali/Svizzera; Art. 3 Legge sulla protezione degli animali, Corea del Sud).
Nel manifesto vengono giustamente criticati in modo piuttosto duro i maltrattamenti derivanti dagli inutili esperimenti sugli animali, dalla lunghezza eccessiva del loro trasporto, da sospette tecniche di allevamento impiegate nel settore agricolo, negli zoo e nei circhi, dal discutibile commercio degli animali e da molti altri atti illeciti. Nella maggior parte dei casi i maltrattatori possono appellarsi alla libertà professionale, scientifica, personale e religiosa. Al fine di creare un equilibrio giuridico tra queste libertà fondamentali e la protezione degli animali, sarebbe necessario rivedere l’assetto costituzionale della protezione animale, così come apportare un emendamento alla Costituzione della repubblica italiana del 27 Dicembre 1947. Questo passo è stato compiuto con successo dalla Svizzera nel 1973 e, nel frattempo, anche dalla Svezia, dall’Austria, dalla Germania, dalla Slovenia e dal Venezuela.
In una prospettiva più ampia, dovremmo augurarci la creazione di una legislazione a tutela degli animali che sia unitaria, affettuosa, moderna e visionaria. Dovrebbe cessare di esistere il frazionamento della legislazione a tutela degli animali tra le venti regioni ed il governo centrale – Codice Penale, legge del 20 Luglio 2004 (n.189) “Titolo IX-bis” relativa alla tortura degli animali con gli articoli 544-bis, ter, quater, quinquies e sexies e con l’Articolo 727 (divieto di abbandono degli animali) del Codice Penale che prevede la reclusione fino ad un massimo di 18 mesi.
Degli esempi lungimiranti e sensibili ai diritti degli animali potrebbero essere la legge svizzera a protezione degli animali del 16 dicembre 2005 oppure quella austriaca BGBL. I Nr. 118/2004. Nel contesto delle rigide direttive dettate dalla regolamentazione comunitaria (riguardante l’allevamento degli animali da fattoria, il trasporto degli animali, gli esperimenti sugli animali e gli zoo) ed anche in virtù dell’accordo CITES per la protezione delle specie animali e riguardante il commercio di animali esotici, l’Italia dovrebbe prevedere una rigida regolamentazione concernente, tra l’altro, anche:
- il riconoscimento dei reati di caccia come maltrattamento degli animali,
- il possesso di requisiti particolarmente severi da parte degli zoo, dei privati possessori di animali selvatici e dei circhi anche in assenza di animali selvatici esotici,
- la formazione e l’aggiornamento dei trasportatori di animali, così come gli orari di riposo ed i luoghi nei quali possono sostare e riposare,
- la disciplina delle concessioni contraddittorie riguardanti gli esperimenti su animali con la possibilità di impugnare concessioni sospette,
- delle significative misure punitive e fino a tre anni di detenzione per coloro che maltrattano gli animali e che trasgrediscono le leggi riguardanti la loro protezione,
- l’affinamento del sistema di vigilanza,
- la raccolta e l’analisi delle sentenze riguardanti le pene inflitte ed i procedimenti amministrativi in materia di tutela degli animali,
- l’introduzione nelle regioni di avvocati che si occupino dei procedimenti penali (e forse anche amministrativi) riguardanti la tutela degli animali.
Come avvocato penalista per la tutela egli animali, rappresento gli interessi degli animali feriti e maltrattati di fronte alle autorità competenti in materia e di fronte ai tribunali del Cantone Zurigo. Attraverso queste istanze, rispetto al 1992 (anno dell’istituzione della carica da me ricoperta), vengono condotti molti più processi che infliggono pene più dure ai maltrattatori e attraverso i quali è visibilmente cresciuta la sensibilità verso l’aspetto legale legato alla tutela degli animali. Dagli iniziali 30 casi annuali siamo passati a circa 150-200 casi riguardanti cani, bovini, gatti, suini, animali domestici e da fattoria e, più di rado, animali selvatici, da sport e quelli utilizzati per esperimenti scientifici. Come riportato dai media internazionali (inclusi CNN, Wall Street Journal, New York Times, Newsweek e anche Grazia), l’introduzione di avvocati penalisti specializzati nella tutela degli animali e che siano indipendenti dalle organizzazioni animaliste, dai vari gruppi d’interesse e dallo Stato, avrebbe un effetto clamoroso.
Un accurato rivoluzionamento del diritto privato italiano darebbe il via agli sconvolgimenti suggeriti. Nel diritto italiano gli animali vengono ancora considerati come “cose”, come oggetti di diritto. Noi tutti qui presenti percepiamo gli animali in modo completamente diverso, come esseri indipendenti, sensibili e dignitosi. Come già accaduto per la Svizzera nel 2003 e, sotto alcuni aspetti, anche negli altri Paesi sopraccitati, queste disposizioni, affinché non rimangano solo vuoti termini giuridici, dovrebbero venire sottoposte a revisioni. Tali revisioni dovrebbero riguardare l’ambito della responsabilità civile così come il riconoscimento del valore affettivo degli animali, l’introduzione di norme vincolanti che disciplinino l’obbligo di dichiarare lo smarrimento/ritrovamento di animali domestici, così come l’introduzione di un ufficio che registri le dichiarazioni del loro smarrimento/ritrovamento, il perfezionamento della legge sul divorzio per quanto riguarda l’aspetto dell’assegnazione degli animali domestici e l’introduzione della loro impignorabilità.
L’attuazione di tali proposte, che in altri Stati già funzionano al meglio ed hanno condotto ad una superiore considerazione degli animali nella società e nella politica, sarebbe un vantaggio per tutti: innanzitutto per gli animali perché la loro unicità, vulnerabilità ed importanza come partner nella società verrebbero meglio percepite. La legislazione assumerebbe in tal modo un aspetto più più affettuoso nei confronti dei destinatari del diritto e gli amici/amiche degli animali si sentirebbero sostenuti e riconosciuti nei loro sentimenti e nelle loro cause. Inoltre l’Italia raccoglierebbe, sia internamente che dall’estero, i dovuti complimenti per aver introdotto una legislazione generosa, pragmatica e visionaria vicina sia all’uomo che agli animali.
Antoine F. Goetschel. Dr. iur., Rechtsanwalt. Zuerich, Schweiz: www.afgoetschel.com. Mailand, 13. Mai 2010.
Avvocato e legale penalista per la protezione animale del Cantone Zurigo, Zurigo, Svizzera